Corsi di formazione civica

L’Accordo di integrazione regola gli impegni tra gli stranieri immigrati e lo Stato italiano.

Firmando l’Accordo ti impegni a raggiungere una buona conoscenza della lingua italiana.

Firmando l’Accordo ti impegni a conoscere i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, del funzionamento delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia (la sanità, la scuola, i servizi sociali, il lavoro, gli obblighi fiscali) e, laddove presenti, a garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori.

Firmando l’Accordo ti impegni a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società e aderisci alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione.

 

 

Dal sito del Ministero dell’interno

Dal 10 marzo 2012 gli stranieri, di età superiore ai 16 anni, che faranno ingresso nel territorio nazionale per la prima volta e richiedano un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, dovranno sottoscrivere tale accordo presso le Prefetture o le Questure.
L’accordo è articolato per crediti, ha la durato di due anni ed è prorogabile di uno.
Per considerare adempiuto l’accordo, all’atto della verifica, lo straniero dovrà conseguire almeno trenta crediti che ricomprendano obbligatoriamente i suddetti livelli minimi di conoscenza della lingua italiana e della vita civile e sociale in Italia.
E’ redatto in duplice copia ed uno dei due originali è consegnato allo straniero nella lingua di origine ovvero, se ciò non fosse possibile, tradotto in lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o filippina, secondo le indicazioni dell’interessato.
All’atto della sottoscrizione vengono attribuiti allo straniero 16 crediti che corrispondono al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed a conoscenze di base di formazione civica e le informazioni sulla vita civile in Italia e, al fine di favorire questo percorso di formazione, allo straniero viene fornita la possibilità di frequentare, entro 90 giorni dalla data della sottoscrizione, un corso gratuito di formazione civica della durata complessiva di 10 ore presso i Centri di Istruzione per gli Adulti (CPIA).
Un mese prima dello scadere del biennio – e dell’eventuale anno aggiuntivo di proroga- lo sportello unico della prefettura competente avvierà le procedure di verifica dell’accordo richiedendo allo straniero la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti o, in assenza della predetta documentazione, provvederà ad accertare i livelli di conoscenza richiesti attraverso un apposito test svolto a cura dello sportello medesimo.
In alcuni casi – come, ad esempio, l’aver commesso reato o gravi violazioni della legge – i crediti potranno anche esser decurtati e/o persi. Se il numero di crediti finali sarà pari o superiore alla soglia di adempimento, fissata – come detto – in trenta crediti, è decretata l’estinzione dell’accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato.

14/09/ 2011    DPR n. 179 Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato  ( in relazione al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ) Allegato a: accordo di integrazione Allegato b: crediti riconoscibili. Allegato c: crediti decurtabili.


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