Carta intestata cpia 3 - 2022 per stampe sogi 

 

Circolare n° 7

ROMA,  13/09/2023

 

Ai docenti

Al personale ATA

 

Oggetto: Procedura comunicazioni assenze e permessi brevi

 

Si comunica che le richieste di assenze e di permessi brevi devono essere inviate ESCLUSIVAMENTE alla casella di posta elettronica dedicata: cpia3assenze@gmail.com, compilando il relativo modulo, allegato alla presente circolare e disponibile anche sul sito istituzionale nella sezione

MODULISTICA.
Non saranno prese in considerazione altre forme di comunicazione (cartacea, su casella diversa da quella
comunicata, messaggi su cellulari).
Si precisa che eventuali documenti in allegato alle richieste dovranno essere esclusivamente in formato pdf (es. NO foto)
Al fine di una efficace comunicazione, il docente è tenuto ad avvisare della propria assenza ANCHE il proprio coordinatore di livello.
Con l’avvio delle attività didattiche, la segreteria invierà quotidianamente la comunicazione dei docenti assenti sulla mail di sede, in modo che tutti possano avere l’informazione.

E-mail di sede:
corsovittoriocpia3@gmail.com
nazarethcpia3@gmail.com
bonifazicpia3@gmail.com
sestomigliocpia3@gmail.com
Si ribadiscono le modalità per la comunicazione delle assenze da parte di tutto il personale:

ASSENZE PER MALATTIA
La mail deve essere inviata entro le ore 9 del giorno di assenza.
Entro le 48 ore successive è necessario inviare il numero di protocollo del certificato.

ASSENZE PER VISITA SPECIALISTICA
La domanda di fruizione del permesso per visita specialistica deve essere inviata di norma con un termine di
preavviso di almeno 3 giorni.
Nei casi di comprovata urgenza o necessità anche nelle 24 ore precedenti.
Entro le 48 ore successive è necessario inviare la certificazione dell’avvenuta visita richiesta.

RICHIESTA PERMESSI RETRIBUITI
La domanda di fruizione per permessi retribuiti deve essere inviata con un termine di preavviso di almeno 3 giorni.
Entro le 48 ore successive è necessario inviare la documentazione richiesta.

RICHIESTA PERMESSI PER FORMAZIONE
La domanda di fruizione per permessi per formazione deve essere inviata con un termine di preavviso di almeno 5 giorni.
Entro le 48 ore successive è necessario inviare la documentazione richiesta.

RICHIESTA PERMESSI L.104/92
I beneficiari di permessi della L.104/92 sono invitati a comunicare con largo anticipo le assenze dal servizio e,
qualora possibile, a trasmettere la programmazione mensile.

RICHIESTA PERMESSI BREVI
Si richiama l’attenzione sugli obblighi contrattuali rispetto all'orario di servizio e in particolare quanto previsto dagli articoli di seguito riportati:
1. Articolo 16 CCNL-Permessi brevi
2. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.
3. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale ATA; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
4. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso
per il numero di ore non recuperate.
5. Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio. Qualsiasi interruzione del proprio orario e/o uscita durante l'orario di servizio, al di fuori dei permessi brevi attribuiti dal dirigente, è da ritenersi violazione degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro e in quanto tale soggetta a sanzione disciplinare ai sensi della vigente normativa, salvo cause di forza maggiore.






Allegati:

002_RICHIESTA PERMESSO BREVE.docx

001_MODELLO RICHIESTA ASSENZA.pdf

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                      Adalgisa Maurizio

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